(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                  d'Aosta n. 45 del 3 ottobre 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. In attuazione dell'art. 2, comma primo, lettere a) e  b),  della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per  la
Valle d'Aosta), in combinato disposto con  gli  articoli  117,  comma
quarto, Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda  della  Costituzione),  la
presente legge  reca  disposizioni  per  consentire  lo  svolgimento,
nell'anno 2019, della procedura concorsuale volta al reclutamento  di
nuovi segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, in relazione a
quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale 8  maggio
2015, n. 10  (Disposizioni  urgenti  per  garantire  il  servizio  di
segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti  locali
di cui alla legge regionale 5 agosto 2014,  n.  6  (Nuova  disciplina
dell'esercizio  associato  di   funzioni   e   servizi   comunali   e
soppressione delle Comunita' montane)), anche al fine di garantire la
piena copertura dei posti  di  segretario  in  vista  delle  elezioni
generali comunali del 2020. 
  2. La presente legge definisce, in  particolare,  le  modalita'  di
espletamento, da parte dell'Agenzia dei segretari degli  enti  locali
della Valle d'Aosta,  di  seguito  denominata  Agenzia,  che  a  cio'
provvede con oneri a carico del  proprio  bilancio,  della  procedura
concorsuale di cui al comma 1, mediante la  definizione  dei  criteri
per la determinazione del numero di posti da segretario da  ricoprire
tramite la predetta procedura concorsuale, la durata e  le  modalita'
di utilizzo della graduatoria e le modalita' di  iscrizione  all'Albo
regionale  dei  segretari,  di  seguito  denominato  Albo,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 19  agosto  1998,  n.  46
(Norme in materia  di  segretari  degli  enti  locali  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta), anche in  deroga  a  quanto  previsto  dalla
citata legge regionale n. 46/1998  e  dal  regolamento  regionale  17
agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali  della
Valle d'Aosta).